na domanda molto frequente nel mondo sportivo
Nel mondo delle ASD e delle SSD capita spesso di sentir parlare di “certificato antipedofilia” o di casellario giudiziale per chi lavora con i minori.
È un tema particolarmente importante per le società sportive che organizzano attività rivolte a bambini e ragazzi, ma anche un argomento sul quale circolano diverse informazioni imprecise.
La prima cosa da chiarire è quindi questa: non esiste un obbligo generalizzato per chiunque abbia a che fare con un minore.
L'obbligo previsto dalla normativa riguarda specifiche situazioni e, in particolare, le attività professionali o le attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, secondo i presupposti previsti dall'articolo 25-bis del DPR 313/2002.
Non si tratta semplicemente di un “certificato antipedofilia”
Nel linguaggio comune viene spesso chiamato “certificato antipedofilia”, ma questa definizione può essere fuorviante.
Si tratta del certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25-bis del DPR 313/2002.
Il certificato serve a verificare l'eventuale presenza di determinate condanne per reati contro i minori e di specifiche misure interdittive previste dalla normativa.
Per una ASD, quindi, non significa semplicemente chiedere a ogni istruttore o collaboratore di presentare il proprio casellario: occorre prima verificare se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Quando scatta l'obbligo?
Il punto centrale è la natura dell'attività e del rapporto instaurato.
Il Ministero della Giustizia chiarisce che l'obbligo riguarda i casi in cui si instaura un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive per attività che comportino un contatto diretto e regolare con minori. Non scatta, invece, per qualsiasi semplice forma di collaborazione che non sia strutturata all'interno di un definito rapporto di lavoro.
Per una ASD questo significa che non è sufficiente chiedersi:
“Questa persona lavora con dei bambini?”
Bisogna considerare anche come è organizzato il rapporto e quale attività viene effettivamente svolta.
Un istruttore che svolge in modo continuativo attività con bambini e ragazzi può rientrare nella disciplina; una persona che occasionalmente entra in contatto con i minori, invece, non è automaticamente soggetta allo stesso obbligo.
È quindi importante evitare generalizzazioni: non tutti i collaboratori di una ASD devono necessariamente presentare questo certificato.
Chi deve richiedere il certificato?
Un altro aspetto importante riguarda il soggetto che deve effettuare la richiesta.
Non è il tecnico o il collaboratore a dover procurarsi autonomamente il certificato per consegnarlo alla ASD.
La richiesta prevista dall'articolo 25-bis deve essere effettuata dal datore di lavoro, anche quando si tratta di un'associazione o di un'organizzazione di volontariato, oppure da un soggetto da questo delegato.
Per una ASD, quindi, è la società a dover verificare se ricorrono i presupposti e, in caso affermativo, a procedere con la richiesta.
Questo è un dettaglio importante perché spesso la procedura viene gestita in maniera informale, chiedendo semplicemente al nuovo collaboratore di “portare il certificato”.
Vale anche per i volontari?
Qui è necessaria particolare attenzione.
La normativa parla espressamente anche di “attività volontarie organizzate” che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Tuttavia, anche in questo caso non significa che ogni persona che svolge occasionalmente un'attività gratuita all'interno di una ASD debba automaticamente presentare il certificato.
Occorre valutare la natura dell'attività, la sua organizzazione e le modalità con cui la persona opera all'interno della società.
Per questo, in presenza di volontari che svolgono attività organizzate e continuative a diretto contatto con minori, è opportuno che la ASD verifichi attentamente l'applicazione della disciplina.
Il certificato deve essere rinnovato ogni sei mesi?
Questo è probabilmente uno degli aspetti più fraintesi.
Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio. Questo, però, non significa che la ASD debba richiederne uno nuovo ogni sei mesi per la stessa persona.
Il Ministero della Giustizia chiarisce infatti che il certificato non deve essere richiesto nuovamente alla scadenza dei sei mesi.
L'obbligo sorge, in particolare, al momento dell'instaurazione del rapporto e quando, terminato il precedente rapporto contrattuale, viene stipulato un nuovo contratto con la stessa persona.
È quindi fondamentale distinguere tra:
validità del certificato: 6 mesi
e
obbligo di richiederne uno nuovo: non automaticamente ogni 6 mesi.
E se l'istruttore lavora già da anni con la ASD?
Anche questo aspetto merita una precisazione.
La disciplina introdotta nel 2014 non prevede che il certificato debba essere richiesto retroattivamente a tutte le persone che già svolgevano l'attività alla data di entrata in vigore della normativa.
Per i rapporti instaurati successivamente, invece, occorre verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina al momento dell'instaurazione del rapporto.
In ogni caso, quando una ASD rinnova, modifica o stipula un nuovo rapporto contrattuale, è opportuno verificare nuovamente gli adempimenti applicabili a quella specifica situazione.
Cosa deve fare concretamente una ASD?
Per una società sportiva, l'approccio più corretto è quello di inserire questa verifica all'interno della normale procedura di ingresso di un nuovo collaboratore o lavoratore.
Prima dell'inizio dell'attività, la ASD dovrebbe quindi:
identificare correttamente la natura del rapporto;
verificare se l'attività comporta contatti diretti e regolari con minori;
verificare se ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 25-bis;
procedere, quando necessario, alla richiesta del certificato;
conservare correttamente la documentazione relativa alla verifica effettuata.
In caso di dubbio sulla concreta applicazione della disciplina a una particolare forma di collaborazione, è preferibile chiedere una valutazione professionale anziché applicare automaticamente la regola a tutti i collaboratori.
Una verifica importante, ma non l'unica
Il certificato del casellario rappresenta uno degli strumenti previsti per la tutela dei minori, ma non può essere considerato da solo una garanzia completa.
Una ASD che lavora con bambini e ragazzi dovrebbe avere una gestione organizzata anche di:
qualifiche e attestati dei tecnici;
tesserini tecnici;
documentazione relativa alla collaborazione;
certificazioni richieste dalla specifica attività;
procedure interne di tutela dei minori;
formazione e responsabilizzazione delle persone che operano a contatto con i ragazzi.
La tutela passa quindi non soltanto da un documento, ma dalla qualità complessiva dell'organizzazione sportiva.
COCOSPORT e la gestione della documentazione dei tecnici
Anche la gestione delle informazioni professionali dei tecnici sta diventando sempre più importante.
Su COCOSPORT un tecnico può creare il proprio profilo sportivo, indicare esperienze e competenze e caricare qualifiche e documentazione professionale.
La piattaforma permette così di costruire un profilo più completo rispetto al semplice curriculum e, per le ASD e SSD, di avere maggiori elementi per conoscere il percorso professionale delle persone che si candidano.
La verifica della documentazione non sostituisce naturalmente gli adempimenti che spettano alla società sportiva, ma può contribuire a rendere più ordinata e trasparente la fase di selezione di un nuovo tecnico o collaboratore.
La tutela dei minori parte anche dall'organizzazione
Quando una ASD lavora con bambini e ragazzi, la tutela dei minori non dovrebbe essere considerata soltanto come un adempimento burocratico.
Significa sapere chi entra in palestra, chi svolge l'attività, con quale qualifica, con quale rapporto e con quali responsabilità.
Il casellario giudiziale previsto dall'articolo 25-bis rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la normativa interviene su questo tema, ma deve essere inserito all'interno di una gestione più ampia e consapevole delle persone che operano nella società.
In conclusione
Il certificato del casellario richiesto dal datore di lavoro è un adempimento importante, ma non riguarda indistintamente chiunque abbia un contatto con i minori.
Per le ASD e le SSD, il punto fondamentale è verificare la natura del rapporto e le caratteristiche dell'attività svolta, soprattutto quando si tratta di attività professionali o volontarie organizzate con contatti diretti e regolari con minori.
E soprattutto, è bene ricordare tre cose:
non è il collaboratore a dover richiedere autonomamente il certificato;
il certificato ha validità di sei mesi, ma non deve essere rinnovato automaticamente ogni sei mesi;
l'obbligo non deriva dal semplice fatto di collaborare con una ASD, ma dalla presenza dei presupposti previsti dalla normativa.
Per una società sportiva organizzata, conoscere queste differenze significa evitare sia adempimenti inutili sia, soprattutto, il rischio di trascurare quelli realmente necessari.
Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale, fiscale o lavoristica. In presenza di situazioni specifiche o dubbi sull'applicazione della normativa, è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato.
Fonti: Ministero della Giustizia – Casellario giudiziale; Ministero della Giustizia – certificato penale richiesto dal datore di lavoro; art. 25-bis DPR 313/2002; D.Lgs. 39/2014; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
