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Nuovi chiarimenti fiscali per ASD e SSD: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Circolare n. 7/2026 dell'Agenzia delle Entrate: nuovi chiarimenti su statuti SSD, rimborsi volontari e soglie fiscali per lo sport dilettantistico.

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Redazione Cocosport
Pubblicato il 18 agosto · 4 minuti di lettura
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uove indicazioni per il mondo dello sport dilettantistico

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7 del 7 agosto 2026, ha fornito nuovi chiarimenti su alcune delle principali questioni fiscali che interessano ASD e SSD.

Il documento interviene su temi molto concreti: dalla gestione dei lavoratori sportivi ai rimborsi dei volontari, dall'IVA alle agevolazioni fiscali.

Abbiamo raccolto i punti di maggiore interesse per chi gestisce una società o associazione sportiva.


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SSD: attenzione alle clausole dello statuto

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda le Società Sportive Dilettantistiche.

L'Agenzia conferma che, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 148 del TUIR e dall'articolo 4 del DPR 633/1972, lo statuto della SSD deve contenere anche le specifiche clausole richieste dalla normativa fiscale.

In particolare, deve essere previsto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo i casi previsti dalla legge.

La semplice conformità dello statuto alle disposizioni della Riforma dello Sport, quindi, non è sufficiente per garantire automaticamente l'accesso alle agevolazioni fiscali.

È un punto che le SSD dovrebbero verificare con particolare attenzione insieme al proprio professionista.


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Rimborsi ai volontari: attenzione ai 400 euro e alla soglia dei 15.000

La circolare interviene anche sui rimborsi forfettari ai volontari sportivi.

In presenza delle condizioni previste dalla normativa, il volontario può ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili.

Il limite deve essere considerato complessivamente per il singolo volontario, che deve quindi fornire un'apposita autocertificazione.

Ma c'è un ulteriore aspetto importante: questi rimborsi devono essere considerati anche ai fini della verifica della soglia dei 15.000 euro prevista per il lavoro sportivo.

Di conseguenza, l'autocertificazione dovrebbe tenere conto non soltanto dei rimborsi ricevuti da altri soggetti, ma anche degli eventuali compensi per lavoro sportivo percepiti durante l'anno.

In caso di superamento della soglia, le somme che assumono rilevanza reddituale devono essere trattate fiscalmente secondo le regole previste.


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La soglia dei 15.000 euro vale anche per il lavoro subordinato sportivo

L'Agenzia chiarisce inoltre che la soglia di esenzione prevista per il lavoro sportivo si applica anche ai lavoratori sportivi assunti con contratto subordinato.

Le ritenute fiscali dovranno quindi essere applicate sugli importi che eccedono la soglia prevista.

Un chiarimento importante per le società che utilizzano anche questa forma di rapporto di lavoro.


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Collaboratori amministrativo-gestionali: il limite IRAP è di 85.000 euro

Per i collaboratori amministrativo-gestionali, la circolare conferma l'applicazione dell'agevolazione prevista ai fini IRAP.

I compensi non concorrono alla base imponibile IRAP entro il limite di 85.000 euro annui.

Attenzione però: non si tratta di una franchigia.

Il limite è considerato assoluto. Di conseguenza, secondo il chiarimento dell'Agenzia, il superamento anche di un solo euro comporta l'assoggettamento dell'intero compenso alle regole IRAP previste.


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IVA: nuove indicazioni per le prestazioni sportive

La circolare chiarisce anche alcuni aspetti relativi all'esenzione IVA prevista dall'articolo 36-bis del D.L. 75/2023.

Il regime riguarda determinate prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport o dell'educazione fisica effettuate da organismi senza scopo di lucro.

Una delle novità più interessanti è la possibilità di applicare il regime anche alle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non tesserati, quando ricorrono le condizioni previste.

Per gli enti che operano in regime IVA ordinario è inoltre prevista, nei casi stabiliti dalla normativa, la possibilità di utilizzare un regime semplificato per alcuni adempimenti.

È però importante ricordare che esenzione IVA e trattamento ai fini IRES sono due questioni diverse.


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Cessione di atleti a società professionistiche: applicazione dell'IVA

La circolare affronta anche un caso molto specifico: la cessione da parte di una ASD o SSD del diritto alle prestazioni di un atleta a favore di una società professionistica.

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, questa operazione non rientra tra le prestazioni sportive esenti previste dall'articolo 36-bis.

La cessione rientra quindi nel campo di applicazione dell'IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%.


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Cosa dovrebbe fare oggi una ASD o una SSD?

La circolare non significa necessariamente che ogni associazione debba modificare immediatamente la propria gestione.

È però un buon momento per verificare:

  • statuto, soprattutto per le SSD;

  • gestione dei rimborsi ai volontari;

  • compensi dei lavoratori sportivi;

  • posizione dei collaboratori amministrativo-gestionali;

  • regime IVA applicato alle proprie attività;

  • eventuali operazioni particolari, come la cessione di atleti.

Sono tutti aspetti che possono avere conseguenze fiscali concrete e che è quindi opportuno valutare con il proprio commercialista o consulente.


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Informarsi prima significa gestire meglio

La circolare n. 7 del 7 agosto 2026 conferma ancora una volta quanto sia diventata articolata la gestione amministrativa e fiscale dello sport dilettantistico.

Per presidenti e dirigenti di ASD e SSD, conoscere le novità non significa sostituirsi ai professionisti.

Significa, però, sapere cosa sta cambiando, quali aspetti verificare e quali domande porre al proprio consulente.

Ed è proprio questo l'obiettivo di COCOSPORT: rendere più comprensibili le informazioni che riguardano quotidianamente chi vive e lavora nel mondo dello sport.


Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7 del 7 agosto 2026.

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza fiscale, tributaria o legale.

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